Che cos’è?

Il diritto previdenziale è quel complesso di norme che disciplinano la contribuzione dovuta dal datore di lavoro e dai lavoratori autonomi agli enti previdenziali (INPS, INAIL, ENASARCO, ENPALS, etc) e le prestazioni che detti enti devono erogare al verificarsi di determinati avvenimenti nel corso del rapporto di lavoro (CIG, Mobilità, disoccupazione, infortunio, etc.), o al raggiungimento dell’età pensionabile (pensione di anzianità) o in presenza di forme di invalidità.

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Tematiche

Invalidità/Inabilità ordinaria L.222/84

La pensione di inabilità, prevista dalla Legge 222/84, è un prestazione di carattere previdenziale, erogata dall’INPS a domanda, in favore dei lavoratori per i quali sia accertata l’assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

E’ possibile ricorrere presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il ricorso deve essere presentato con il supporto di un ulteriore certificato medico su modello SS3 e preferibilmente con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita.

Se viene rigettato anche il ricorso è possibile promuovere un’azione legale presso il Giudice del Lavoro con l’assistenza di un avvocato occorre proporre il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione.

Invalidità/Inabilità civile L.118/71

La Legge 118 del 1971 per l’invalidità civile, approvata dal Parlamento dopo il Decreto legge n. 5 del 30 gennaio 1971, è uno strumento legislativo finalizzato alla tutela e all’assistenza delle persone con disabilità in Italia. La normativa ha infatti l’obiettivo di garantire a coloro che presentano qualche forma di invalidità il riconoscimento di specifici diritti e l’accesso a specifiche forme di sostegno e agevolazioni.

Nel corso degli anni, la Legge 118 ha subito diverse modifiche e aggiornamenti al fine di adeguarsi alle nuove esigenze e alle evoluzioni della società. È infatti stata stabilita una specifica percentuale di invalidità per coloro che hanno più di quindici anni al fine di poter accedere alle liste speciali di collocamento conformemente alla Legge 68/99.

 Infine, le modalità per valutare l’invalidità civile, la cecità civile e il sordomutismo sono definite nel Decreto ministeriale del 5 febbraio 1992, il quale stabilisce anche le relative percentuali di riferimento.

Indennità di frequenza per minori L.289/90

L’indennità di frequenza è stata istituita da una legge nazionale (Legge 11.10.1990 n. 289) ed è dunque un DIRITTO, che si applica uniformemente su tutto il territorio nazionale, fornendo un sostegno di tipo economico per minori che presentano “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”.

Dopo la visita, l’INPS invierà per raccomandata l’esito della valutazione. In caso di esito negativo, è possibile impugnare il verbale Inps dinanzi all’Autorità Giudiziaria entro il termine di 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata.

La procedura del contenzioso giudiziario è molto tecnica e specialistica, ed è consigliabile rivolgersi a professionisti che abbiano acquisito una certa specializzazione ed esperienza in materia.

Indennità di accompagnamento L.18/80

L’indennità di accompagnamento è un sostegno economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide e/o incapaci di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita.

Il ricorso per l’accertamento dell’invalidità e del diritto all’indennità di accompagnamento deve essere presentato entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario.

Per fare ricorso avverso il verbale negativo della Commissione Medica certificatrice bisogna seguire una serie di passaggi tutt’altro che semplici e lineari.
Il richiedente è  infatti tenuto a rivolgersi a un avvocato per eseguire la procedura correttamente e soprattutto per far fronte alle possibili insidie.

Handicap  L.104/92

La legge 104 detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persona con disabilità, che sia stata riconosciuta “con handicap“.

Quando si ritiene che il giudizio espresso nel verbale definitivo di invalidità / handicap (o sordità, o cecità) non sia congruo, si può presentare ricorso entro 180 giorni dal ritiro della lettera raccomandata contenente il verbale, rivolgendosi ad un avvocato che depositerà un’istanza di Accertamento Tecnico Preventivo dove saranno esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte. Con il deposito del ricorso si interrompe la prescrizione.

Se il ricorrente ha ragione, lo Stato (mediante l”INPS) dovrà pagare le spese processuali e le prestazioni dovute (es. Indennità di frequenza, Indennità di accompagnamento, ecc.) entro 120 giorni.

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